AIB 2023: operatività della SOUP, divieti e prescrizioni durante la campagna antincendio boschivo

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La Campagna AIB 2023 si apre il 10 luglio e si conclude il 17 settembre (O.P.G.R. n. 1/APC del 07.07.2023)

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/APC del 07.07.2023

L’ Ordinanza (qui) dichiara lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per l’anno 2023 e fissa  quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 10/07/2023 e quella di chiusura il giorno 17/09/2023 sull’intero territorio regionale.

Quindi:

Prescrizioni e divieti durante la campagna AIB 2023

Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

  1. è fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  2. è vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi;
  3. nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di  alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore;
  4. durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
  5. fino al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014;
  6. fino al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
  7. si richiamano le disposizioni dell’art. 50 del T.U. del 18.06.1931 n. 773 sulle leggi di pubblica sicurezza precisando che fermo restando il divieto di bruciare le stoppie prima della data dell’11 Settembre 2023 o altre date stabilite da regolamenti locali, l’abbruciamento non potrà interessare in nessun caso il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;
  8. per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti;
  9. i Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
  10. i Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione;
  11. le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

Maggiori informazioni sul rischio incendio boschivo

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