Approvato l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni abruzzesi

Approvato l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni abruzzesi

Con Deliberazione n. 425 del 15 luglio 2024, la Giunta Regionale ha preso atto e adottato la nuova classificazione sismica della Regione Abruzzo, elaborata dal Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile dell’Agenzia regionale di PC e approvata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 dello scorso 5 luglio.

La classificazione approvata assegna le nuove “zone sismiche” a ciascuno dei comuni abruzzesi sulla base dei criteri nazionali dettati dalla OPCM 3519/2006 uniformando la classificazione dell’Abruzzo a quella delle regioni attigue.

Ad oggi, l’aggiornamento della classificazione sismica rimane utile solo ai fini amministrativi e programmatori per ottimizzare le scelte politiche sul territorio regionale e per indirizzare efficacemente l’assegnazione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio sismico. Infatti, con l’entrata in vigore dal 1 luglio 2009 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) emanate con DM 14.01.2008, la classificazione sismica non incide più sulla sicurezza delle costruzioni perché l’azione sismica di riferimento è definita per ogni sito sulla base delle sue coordinate ed è rilevata direttamente dal progettista nella griglia di punti georiferiti a maglia quadrata di 5 km di lato elaborata dall’INGV (http://esse1.mi.ingv.it/) e indipendente dai confini comunali.

La classificazione approvata costituisce aggiornamento di quella vigente approvata in Allegato A alla DGR 438 del 29.03.2005 ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BURAT della DGR 425/2024.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia”,  che dispone la denuncia al Genio Civile degli edifici in corso di costruzione, si specifica che l’articolo fa riferimento alla vecchia normativa tecnica approvata con DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1996 (DM 96) per la quale il calcolo delle strutture era strettamente collegato alla zona sismica (S= 6 – 9 – 12).

Sono interessate, quindi, solo le strutture depositate al Genio Civile prima del 1 luglio 2009 (entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo delle NTC 08) e calcolate con il DM 96. Tutte le opere progettate o in corso di costruzione con le Norme Tecniche approvate con OPCM 3274/2003 e s.m.i., DM 14.09.2005 (NTC 05), DM 14.01.2008 (NTC 08) e DM 17.01.2018 (NTC 18) sono di fatto conformi, in quanto i valori di ag utilizzati per il calcolo delle strutture sono per norma desunti dalla mappa di pericolosità sismica MPS04 di INGV e, quindi, indipendenti dalla zona sismica assegnata al comune di ubicazione dell’opera.

 

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