L’attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni nivologici per la gestione di situazioni di rischio valanghivo su territorio antropizzato ai fini della tutela della pubblica incolumità viene esercitata dalle Commissioni Locali Valanghe, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci, e garantisce l’assolvimento della funzione di presidio territoriale, come previsto dal Codice della protezione civile e dalla DPCM n. 19A06095DPCM del 12.08.2019, chiamato a svolgere un ruolo di previsione e prevenzione dei rischi naturali.
La Legge Regionale 13 novembre 2025, n. 28 recante “Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga”, all’art. 15 impone ai Comuni con territori interessati da rischio di valanghe, ricadenti sia nelle aree individuate dalla CLPV sia nelle aree di allertamento di rischio valanghe, anche associati per ambiti di rischio omogeneo secondo apposite convenzioni, l’obbligo di costituire la “Commissione locale valanga” (di seguito Commissione), per l’esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato. Sui ruoli della Commissione è possibile trarre utili riferimenti dalla richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 19A06095DPCM del 12.08.2019, che introduce criteri di indirizzo per gli organi tecnici collegiali riconducibili, per analogia, a quelle che altre regioni hanno definito come “Commissioni Locali Valanghe”.
Pertanto, la Commissione può essere definita come un organo tecnico che svolge principalmente un ruolo consultivo di supporto all’attività decisionale dell’Autorità locale in materia di neve e valanghe.
L’insediamento di una Commissione è opportuno in quelle zone omogenee per caratteristiche nivo-meteorologiche ove, durante la stagione invernale, si rendano necessari accurato controllo, sorveglianza e valutazione delle condizioni nivologiche, in ragione del pericolo di distacco valanghe che possano minacciare e mettere a repentaglio l’incolumità di persone, le loro proprietà, le infrastrutture e gli impianti pubblici. Ovvero, necessiterebbero dell’insediamento di una Commissione, le porzioni di territorio ove siano stati costruiti, in zone potenzialmente esposte al pericolo di valanghe, insediamenti stabili, edifici produttivi, strutture pubbliche, attività alberghiere, reti d’infrastrutture (energia, approvvigionamento d’acqua, comunicazioni), altri collegamenti strategici o strade comunali, statali o provinciali, così come impianti sportivi e di ricreazione, aree sciistiche o impianti a fune in servizio pubblico, piste da sci di fondo, piste da slittino, percorsi escursionistici invernali oppure beni culturali di rilievo (ovvero zone rispondenti al criterio di aree antropizzate, così come definito dalla Direttiva nazionale sopra richiamata – Allegato 1). Tali zone potranno mutare, nel tempo, anche in funzione delle trasformazioni naturali (frane, incendi, alluvioni) o antropiche indotte sul paesaggio.
Al di fuori di tali contesti, riconducibili alla definizione di territorio aperto fornita dall’Allegato 1 della succitata Direttiva, le misure da applicarsi da parte dell’autorità di protezione civile, coincidono, invece, con l’attività informativa sulle condizioni di pericolo di valanghe rappresentate nei Bollettini neve e valanghe – BNV, a favore dei frequentatori dell’ambiente innevato.
La nuova norma regionale prevede che della Commissione facciano parte:
- il funzionario preposto all’Ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di segretario;
- il responsabile del nucleo Carabinieri forestale competente per territorio, previa intesa con l’Amministrazione statale di appartenenza;
- un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;
- un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.;
- un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.
È previsto, inoltre, che la stessa possa essere costituita a livello di singolo Comune o in forma associata tra più Comuni per ambiti di rischio omogeneo secondo apposite convenzioni. Questa seconda possibilità si rende particolarmente auspicabile in quei contesti di contiguità e omogeneità ambientale e territoriale, oltreché che per motivi di semplificazione amministrativa.
Una volta costituita la Commissione, è opportuno che venga comunicata al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001) della struttura regionale, al fine di agevolare le funzioni di coordinamento e raccordo.
Provvedimenti
- Determinazione Direttoriale n.24/APC del 4.02.2026 di approvazione dell’aggiornamento del Disciplinare regionale sulle modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe – Art. 15 L.R. 13 novembre 2025, n°28
- Determinazione Direttoriale n.58/APC del 10.05.2023 di approvazione dei criteri per l’ammissibilità delle istanze al Contributo economico a sostegno dei Comuni per le CLV
Modulistica
- Bozza di Delibera per la Costituzione delle CLV
- Bozza di regolamento della CLV
- Modello istanza contributo Commissioni Locali Valanghe
Mappa aggiornata delle Commissioni presenti in Abruzzo
Si ricorda che il Servizio APC001 dispone ancora di un numero limitato di kit per i rilievi nivologici e di paline nivometriche, che potranno essere assegnati ai Comuni fino a esaurimento delle scorte. I Comuni interessati potranno farne richiesta all’indirizzo apc001@pec.regione.abruzzo.it, trasmettendo contestualmente la Deliberazione di istituzione della Commissione.