La Legge 353 del 21 novembre del 2000 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi” attribuisce alle Regioni le operazioni di prevenzione e pianificazione del rischio, la programmazione della lotta attiva tramite il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, e l’istituzione sale operative unificate permanenti (SOUP).
L’attività di previsione consiste nell’individuare le aree e i periodi a rischio incendio boschivo, nonché gli indici di pericolosità elaborati sulla base di variabili climatiche e vegetazionali, la cui applicazione è determinante per la pianificazione degli interventi di prevenzione e di spegnimento.
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